Richiedere l’accesso documentale e l’accesso civico

 

Accesso documentale (art. 22, legge 241 del 1990 e ss.mm.ii): per “diritto di accesso” si intende il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi da parte degli “interessati”, ossia i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso. Si intendono invece “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Accesso civico (art. 5, decreto legislativo 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016): si distingue in:

  • Accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati dei quali sia stata omessa la pubblicazione senza dover indicare le motivazioni della richiesta.
  • Accesso civico generalizzato consiste nel diritto a chiunque, senza dover indicare le motivazioni della richiesta, di richiedere alle pubbliche amministrazioni dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

Contatti

Accesso civico, indirizzi dedicati di posta elettronica:

direttore@egas.sardegna.it (RPCT);

silvia.deantoniis@egas.sardegna.it (dipendente delegato dal RPCT, responsabile dell’istruttoria);

francesca.salis@egas.sardegna.it (titolare del potere sostitutivo per l’accesso civico)

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